EN 14122-3 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - scale, scale a castello e parapetti
La normativa definisce "parapetto" un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute accidentali o l'accesso accidentale a luoghi interdetti e/o pericolosi.
Il parapetto è costituito da corrimano, corrente intermedio, montante e tavola fermapiede.
La normativa sancisce che l'altezza minima del parapetto deve essere di 1,100 mm e che gli spazi liberi tra i diversi elementi devono essere inferiori a 500 mm per gli elementi orizzontali (corrimano, corrente intermedio, tavola fermapiede) e limitati a 1,500 mm per i montanti. Qualora fosse necessaria una tavola fermapiede, essa deve essere installata a meno di 10 mm dal piano di calpestio e deve essere alta almeno 100 mm.
Nel caso in cui il parapetto s’interrompa, lo spazio libero tra i due segmenti deve essere compreso tra 75 e 120 mm, qualora superasse tale misura, va previsto un cancello con sistema di chiusura automatico.
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